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27
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Biotestamento approvato al Senato: decide il medico. Il testamento non sarà vincolante. Le novità del ddl.

Biotestamento approvato al Senato: decide il medico. Il testamento non sarà vincolante. Le novità del ddl.

E’ stato approvato al Senato con 150 voti favorevoli, 123 contrari e 3 astensioni il ddl sul testamento biologico Si tratta di un risultato su cui fino a qualche settimana fa nessuno avrebbe scommesso. Tra gli esponenti del Pdl che hanno votato contro il provvedimento (sette) Malan ha auspicato un miglioramento del testo alla Camera, mentre Marcello Pera si è detto contrario ad una legge non necessaria perché la tutela della vita ed il no all’eutanasia sono già contenuti negli articoli 2 e 32 della nostra Costituzione.

Il testamento biologico che esprime le volontà del paziente con le dichiarazioni anticipate di trattamento (dat) non sarà vincolante. A decidere sarà il medico. In ogni caso, il testamento verrà preso in considerazione solo e soltanto si tratti di stato di come vegetativo. Mentre in nessun caso potranno essere sospese la nutrizione e l’idratazione, che non sono considerate trattamenti sanitari ma ‘forme di sostegno vitale’. Applicando il nuovo emendamento al caso Englaro, in base alle novità approvate, i magistrati non avrebbero potuto emettere la sentenza che ha dato il via libera al distacco del sondino per Eluana.

I contenuti del ddl: le dichiarazioni anticipate di trattamento non sono obbligatorie e sono non vincolanti e hanno validità 5 anni, termine oltre il quale perdono ‘ogni efficacia’. L'articolo 3 del testo afferma che ‘alimentazione e idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, sono forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze fino alla fine della vita. Esse non possono formare oggetto di Dichiarazione anticipata di trattamento’.

Nella versione approvata, il fiduciario non ha più il ruolo di far rispettare le dat espresse del soggetto, è il medico curante a prendere in considerazione le volontà espresse dal soggetto nelle dat. Questi però ‘non può prendere in considerazione indicazioni orientate a cagionare la morte del paziente e non è tenuto a porre in essere prestazioni contrarie alle sue convinzioni di carattere scientifico e deontologico’. Sarà istituito, infine, il Registro delle dat nell'ambito di un archivio unico nazionale informatico il cui titolare è il ministero del Welfare.

 

 





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